È quanto emerge dalla normativa: un docente che lavora nella scuola paritaria partecipa alle nomine conferite dai Dirigenti Scolastici tramite le graduatorie di istituto.

Il problema nasce dalla nota con cui il ministero ha chiesto alle scuole paritarie di comunicare al SIDI i nominativi dei docenti impegnati ad inizio anno scolastico, al fine di poter confermare lo status di parità.

Tale comunicazione però non confluisce nella schermata attraverso la quale le segreterie scolastiche operano per il conferimento delle supplenze. Di conseguenza il docente risulta libero a SIDI.

E’ possibile lavorare pertanto nella scuola statale contemporaneamente alla paritaria.

” Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.”

Attenzione però che si parli di completamento d’orario, e per completamento di orario si intende che si possa lavorare, tra scuola statale e non statale, fino all’orario massimo stabilito per il grado di scuola.

Dunque se il professore insegna alla scuola secondaria e vuole mantenere la cattedra della scuola paritaria, non può accettare altre ore alla statale.

Se gli viene proposta una supplenza ad orario intero alla statale, può accettarla solo se lascia l’incarico nella paritaria, secondo i tempi e le modalità indicate nel contratto stipulato.

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